TRIBUNALE

Registro Imprese

Casellario Giudiziario

Il Casellario Giudiziale (o Giudiziario) contiene le informazioni relative a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti ad una persona fisica. Il Casellario Giudiziario può essere di tipo civile, penale e generale:

  • Il Certificato Civile contiene eventuali sentenze civili passate in giudicato quali interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile.
  • Il Certificato Penale, detto comunemente fedina penale, contiene eventuali sentenze penali passate in giudicato. In genere viene richiesto per uso amministrativo, lavoro, elezioni.
  • Il Certificato Generale contiene le eventuali sentenze, civili e penali, passate in giudicato. In genere viene richiesto per uso amministrativo, adozione, lavoro, cittadinanza ed emigrazione (permesso/carta di soggiorno), volontariato, concorso.

Carichi Pendenti

Il Certificato dei Carichi Pendenti contiene l'indicazione di eventuali procedimenti penali in corso e non ancora definiti e cioè in pendenza.

Certificato Sanzioni Amministrative

Il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative (art. 31 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) riporta le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Carichi Pendenti illeciti Amministrativi

Il Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti Amministrativi attesta l'esistenza di procedimenti relativi ad illeciti amministrativi, dipendenti da reato, a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Certificato Penale art.25 bis DPR 313/2002 (Minori)

Il Certificato Penale di cui all' ART 25 del D.P.R. 313/2002, è obbligatorio da parte dei datori di lavoro che intendono avvalersi di soggetti ed impiegarli in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori. Una circolare del 24 Luglio 2014 del Ministero della Giustizia specifica, inoltre, che il rilascio al datore di lavoro non richiede più il consenso dell'interessato.